Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, con durata sino al 31 Dicembre 2050, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della legge 11.08.91 n. 266 e del D. L.vo 04.12.97 n. 460, un'associazione senza fini di lucro, denominata "Centro Culturale Giacomo Leopardi APS".

Art. 2) SEDE

L'associazione ha sede in Recanati (MC), Corso Persiani n.48.

Art. 3) OGGETTO E SCOPO

- L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
Lo scopo dell'Associazione, in particolare, è quello di perseguire l'animazione sociale e culturale nelle Marche, nella città di Recanati, ponendosi come punto di aggregazione e di appoggio di esperienze di base, con particolare cura per le potenzialità proprie del mondo cattolico.
Il centro si propone di perseguire tale scopo con ogni iniziativa atta a favorire la crescita culturale e la ripresa e l'approfondimento di esperienze di vita comunitaria in specie nell'ambito dell'educazione e della promozione umana degli adulti. A tal fine il Centro collaborerà con tutti coloro - persone, movimenti, enti ed associazioni - che perseguono i medesimi scopi e siano disposti ad appoggiarlo. Il Centro potrà collegarsi o aderire ad altre associazioni, persone giuridiche, anche aldi fuori della città di Recanati, sia per attività da svolgere, nella città stessa, sia all'esterno.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato svolta dai propri associati.

Art. 4) SOCI

L'Associazione è aperta all'adesione di tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono in:

- soci ordinari: tutti i soci maggiori di età regolarmente ammessi a frequentare l'Associazione, e che hanno l'obbligo di versare, finchè permane il vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico, alla costituzione o al perseguimento dei fini dell'associazione; essi sono esonerati dal versamento delle quote associative e la loro nomina è a vita.

Tale distinzione ha solamente fini classificatori e non determina alcuna diversità tra le categorie di soci. In particolare tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri verso l'Associazione, che si impegna a garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, senza alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonchè ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa. Ogni socio può:

- frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione;

- partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.

L'iscrizione comporta:

- l'assunzione della qualifica di socio;

- l'incondizionata accettazione dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso; il Consiglio Direttivo potrà applicare le sanzioni del richiamo, della diffida e dell'esclusione in caso di inosservanza di tali obblighi che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione;

- il dovere di contribuire alla vita associativa versando la quota annuale di partecipazione.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi.

La qualifica di socio si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, il quale decide insindacabilmente, e previo versamento della quota associativa.

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima dello scadere dell'anno;

- per ritardato pagamento dei contributi annuali per oltre tre anni;

- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, che potrà essere adottata per accertati motivi di incompatibilità;

- per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari.

Per l'eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro i primi due mesi di ogni anno alla revisione della lista dei soci.

Art. 5) ENTRATE E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni, finanziamenti o contributi da parte di persone fisiche, enti pubblici o privati, istituzioni.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote associative periodiche, versate dai soci in unica soluzione entro il 30 Giugno di ogni anno; da eventuali altri contributi straordinari deliberati e quantificati dall'Assemblea, che i soci hanno facoltà di effettuare;
b) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente Statuto;
c) dal ricavato dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, in maniera tale da non perdere la qualifica di ente non profit e le agevolazioni previste dalla legge;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) da donazioni, lasciti, rimborsi ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo tre, comma 190, della legge 23.12.96 n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, come di ogni altra entrata o voce di attivo, inarmonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 6) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si apre 1'1 Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, da presentare all'assemblea per l'approvazione entro i primi quattro mesi di ogni anno.
Entro il 31/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 15/04 per la definitiva approvazione entro il 30/04.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, provvede in conformità.
Il bilancio annuale deve far riferimento alla situazione economica e finanziaria dell'Associazione; esso deve essere reso noto a tutti i soci previo deposito presso la sede sociale nei sette giorni precedenti, affinché ogni socio possa prenderne visione

Art. 7) ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio Economico
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri ed agli organi in genere per l'attività da loro svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 8) ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta e democratica vita dell'Associazione.
a) L’Assemblea ordinaria nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
e) delibera sull’esclusione degli associati.
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;


- L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.


I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio; in via straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni socio ha un voto in Assemblea secondo il disposto dell'art. 2373 C.C. in quanto compatibile; non è ammessa delega.
L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Regione Marche. I soci potranno partecipare anche da remoto tramite video collegamento con la sede dell’assemblea nelle modalità indicate nell’avviso di convocazione.
La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante comunicazione scritta fino a dieci soci, ed affissione nella sede sociale di apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a dieci.
Il Presidente dell'Associazione presiede l'assemblea; egli nomina un Segretario e, se del caso, un numero appropriato di scrutatori; constata la regolarità dell'Assemblea ed il diritto di intervento e di voto in assemblea dei singoli soci.
Delle riunioni di assemblea si redige un verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, ove si siano svolte votazioni. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, in particolari a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione.
L'assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione, la maggioranza degli associati e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero degli intervenuti; sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.
Essa approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio Economico; approva e modifica il Regolamento Interno; delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su ogni altro argomento ad essa demandato dalla legge e dallo Statuto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; sia in prima sia in seconda convocazione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto; sul trasferimento della sede; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Le delibere assembleari prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di amministrazione ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di tredici membri e, comunque, in numero dispari, eletti dall'Assemblea fra gli associati.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. - Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’assemblea degli associati
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, che assomma in sé la qualifica di Presidente dell'Associazione, ed il Vice Presidente, che lo sostituisce in tutto in caso di assenza o impedimento.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato dal Presidente; deve essere convocato quando ne sia fatta richiesta motivata e scritta da due componenti o da almeno un terzo dei soci. I membri del consiglio direttivo potranno partecipare anche da remoto tramite video collegamento con la sede della riunione nelle modalità indicate nella convocazione.
Per la validità della costituzione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice in base al numero dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con il voto di almeno i due terzi degli associati.
I membri del Consiglio che sono assenti per tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti, con votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo stesso.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i membri rimanenti risultino in numero pari, l'assemblea dei soci, alla prima riunione, elegge uno o più membri del Consiglio Direttivo in modo da ripristinare il numero dispari.
I nuovi eletti durano in carica sino alla scadenza del quinquennio dei membri originari.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare esso provvede: alla
redazione dei bilanci o rendiconti, che devono contenere le singole voci di spesa e di entrata, ed alla loro presentazione all'assemblea; alla predisposizione del Regolamento Interno ed alle sue modifiche, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea; alla determinazione delle quote associative annuali; alla revisione degli elenchi dei soci; a deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci; a predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; a deliberare su ogni altra questione
riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente oppure, soltanto in parte, ad uno o più dei suoi componenti.
Di ogni riunione va redatto un verbale, riportato su apposito registro e consultabile dai soci, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario appositamente nominato fra i Consiglieri dal Presidente stesso.
In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
La rappresentanza dell’associazione spetta al presidente del consiglio direttivo.

Art. 10)-IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Salvo quanto già indicato ai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente è
attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Associazione.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 11) ORGANO DI CONTROLLO

laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. -
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 12) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa48, nei limiti di cui al comma seguente.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201749, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art. 13) NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. F.TI: MILENA TACCONI - NOTAIO SABINO PATRUNO L.S..